|
TITOLO
I
Art.
1: DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita
l'Associazione Italiana di Studi Ucraini AISU con sede in Venezia,
San Polo, n. 2035, presso il Dipartimento di Studi Eurasiatici dell'Università
degli Studi di Venezia - tale sede potrà essere variata su semplice
deliberazione dei Soci.
Art.
2: STATUTO
L'Associazione
è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale
di comportamento delle attività e vincola all'osservanza tutti i
Soci. Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea
dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi il diritto. L'Associazione
ha durata illimitata.
Art.
3: FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione
è un'organizzazione di studiosi ed operatori culturali, non ha fini
di lucro ed è apartitica e aconfessionale. Essa ha quale scopo la
conoscenza dell'Ucraina, la promozione e la pianificazione degli
studi ucrainistici in Italia - In particolare ha il compito di sollecitare
persone, enti e istituzioni pubblici e privati, che possono essere
interessati agli studi di Ucrainistica in Italia affinché in special
modo possano:
- Attivare nelle università
italiane corsi di lettorato e posti di ricercatore e professore
in Lingua e letteratura ucraine;
- Istituire lettorati
di scambio tra università italiane ed ucraine;
- Indirizzare gli
studiosi ucraini presenti in Italia che vogliono svolgere attività
di ricerca in archivi e biblioteche italiani;
- Adoperarsi per la
creazione di canali istituzionali di rapporti culturali fra
i due Paesi, quali un Istituto Italiano di Cultura in Ucraina
ed un Istituto Ucraino di Cultura in Italia, attraverso i quali
possa essere dato impulso nelle università ucraine alla formazione
di studiosi locali dei rapporti reciproci;
- Favorire il processo
di scambio tra studenti e studiosi dei due Paesi per frequenza
di corsi e svolgimento di molteplici attività di ricerca scientifica,
attraverso un'azione coordinata con gli Enti istituzionalmente
a ciò preposti;
- Favorire la frequenza
delle scuole di Italianistica per gli specialisti ucraini e
di quelle di Ucrainistica per gli specialisti italiani;
- Promuovere la compilazione
di dizionari, manuali di lingua, di storia e di letteratura
ucraina, di repertori bibliografici;
- Stimolare la traduzione
in lingua italiana di quelle opere di autori ucraini classici
e moderni; L'Associazione si propone inoltre di:
- Curare la redazione
di bollettini informativi sulle attività dell'Associazione e
dei singoli Soci e la pubblicazione di una rivista scientifica
specializzata;
- Coordinare i rapporti
con l'Associazione Italiana di Slavisti (AIS), la Miznarodna
Asociacija Ukrajinoznavstva (MAU) e le Associazioni di studi
ucraini operanti negli altri Paesi;
- Organizzare periodicamente
convegni riguardanti temi generali e particolari dell'Ucrainistica
- L'Associazione Italiana di Studi Ucraini agisce in stretta
collaborazione con la Miznarodna Asociacija Ukrajinoznavstva
(MAU) e c on l'Associazione Italiana di Slavisti (AIS)
RITORNA
TITOLO
II
Art.
4: SOCI - AMMISSIONE
Sono Soci
tutte le persone fisiche e/o giuridiche , italiane o straniere che
condividono le finalità dell'Associazione. Coloro che desiderano
iscriversi all'Associazione debbono presentare al Comitato Direttivo
domanda scritta e sottoscritta da due Soci presentatori. Il Socio
è ammesso all'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci,
previa presa di conoscenza delle finalità statutarie e sottoscrizione
della quota sociale -
Art.
5: CATEGORIE
I Soci
si distinguono in: a) Ordinari: Sono coloro che hanno reso particolari
servizi all'Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni,
decesso, per morosità, dichiarata dal Comitato Direttivo trascorso
un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto, o indegnità,
sancita dall'Assemblea dei Soci.
Art.
6: DIRITTI
I Soci
hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione purché
in regola con il pagamento delle quote sociali. Le cariche sociali
sono gratuite - Non possono ricoprire cariche sociali i Soci dipendenti,
né coloro che comunque ricevono retribuzioni, a qualsiasi titolo,
dall'Associazione - I Soci hanno diritto di consultare tutti gli
atti ufficiali degli organi associativi.
Art.
7: DOVERI
I Soci pagano
una quota associativa annuale il cui ammontare verrà stabilito annualmente
dall'Assemblea e dovrà essere versato entro il 1° (primo) giugno
di ogni anno. I Soci devono svolgere la propria attività in linea
con gli scopi dell'Associazione in modo gratuito e senza fini di
lucro. Il comportamento dei Soci verso gli altri Soci ed all'esterno
dell'Associazione deve essere improntato al correttezza e collaborazione.
RITORNA
TITOLO
III
Art.
8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi
dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei
Soci;
- Il presidente;
- Il Comitato Direttivo,
composto da tre a cinque membri;
- Il Segretario Organizzativo;
- Il Collegio dei
Sindaci, composto da tre membri;
Art.
9: PRESIDENTE - COMITATO DIRETTIVO
IL Presidente,
i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, eletti
a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per
un periodo di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un
consigliere, il Comitato Direttivo alla prima riunione provvede
alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea
annuale. Il Presidente nomina il Segretario Organizzativo. Il Comitato
Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri
o, comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità delle deliberazioni
è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle
riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. Il Presidente
o, in caso di suo impedimento, uno dei consiglieri, rappresenta
legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio,
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
Art.
10: ASSEMBLEA
I Soci sono
convocati in Assemblea dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno
entro il 10 (dieci) giugno mediante comunicazione scritta diretta
a ciascun Socio, o mediante affissione all'albo dell'Associazione
dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea
può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo dei Soci. La convocazione può avvenire anche fuori della
sede sociale. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina
dei componenti il Comitato Direttivo e il Collegio dei Sindaci,
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro
alla stessa demandato per legge o per Statuto. Hanno diritto di
intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota annua di associazione. Ogni Socio può intervenire con
non più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o
da un altro membro del Comitato Direttivo; in mancanza, da un presidente
eletto dall'Assemblea stessa nel proprio seno. Spetta al Presidente
o al segretario dallo stesso nominato, constatare la regolarità
delle deleghe, la validità della convocazione redigere il processo
verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita,
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-
RITORNA
TITOLO
IV
Art.
11: COLLEGIO DEI SINDACI
La gestione
dell'Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito
da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea.
TITOLO
V
Art.
12: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
- Quote sociali;
- Beni immobili e
mobili;
- Contributi;
- Rimborsi;
- Donazioni e lasciti;
- Attività marginali
di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo
di entrate.
L'esercizio
finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta
giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato
Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio,
da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
TITOLO
VI
Art.
13: SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio.
Art.
14: CONTROVERSIE
Tutte le
eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni atra
giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri da nominarsi
dall'Assemblea; essi giudicheranno ex aequo et bono senza formalità
di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
RITORNA
|